Con la Circolare n. 80 del 6 luglio 2020, dopo aver riepilogato i beneficiari dell’indennità di cui all’art. 84 del decreto-legge n. 34 del 2020, l’INPS precisa che coloro che non hanno percepito l’indennità a marzo e aprile 2020 – ovvero i nuovi richiedenti – possono presentare domanda tramite il servizio dedicato, in presenza delle condizioni richieste.
Il documento dell’Istituto illustra i requisiti e le modalità per ottenere le indennità che spettano ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, ai liberi professionisti, ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
In particolare, per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, viene riportata la tabella con i codici ATECO che indicano le attività economiche riconducibili ai settori per i quali può essere concessa l’indennità.
Infine, la Circolare specifica le condizioni di incompatibilità tra queste indennità e altre prestazioni previdenziali (come, per esempio, Reddito di emergenza e pensioni dirette), di cumulabilità con l’assegno ordinario di invalidità e l’integrazione del sussidio per titolari di Reddito di cittadinanza.