Pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”. Il provvedimento introduce le seguenti restrizioni nel periodo delle festività natalizie:
*nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste per le c.d. “zone rosse” di cui all’art. 3 del DPCM del 3 dicembre 2020;
*nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, trovano applicazione le misure di cui all’art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020 dettate per le c.d. “zone arancioni”, ma con possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30 km, restando in ogni caso esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;
*tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, tra le 05:00 e le 22:00, nei limiti di due persone, oltre ai minori infraquattordicenni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Il Decreto riconosce, inoltre, un contributo a fondo perduto in favore degli operatori che svolgono servizi di ristorazione colpiti dalle nuove misure restrittive, come individuati – mediante Codici Ateco – nella tabella di cui all’Allegato 1.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali