Per il triennio 2017-2019, l’articolo 41-bis del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96 (Gazzetta ufficiale n.144 del 23 giugno 2017) nella formulazione introdotta dall’articolo 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 ha previsto, in favore dei Comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, di cui all’Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n.3519 del 28 aprile 2006, contributi erariali, soggetti a rendicontazione, a fronte delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.
Come stabilito dalla suddetta normativa, il Viminale comunica che, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze è stato adottato il decreto, 18 novembre 2019, diffuso sul sito della Direzione centrale della Finanza locale ed ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, di attribuzione del contributo anno 2019 tra i Comuni che, entro il termine stabilito del 15 giugno corrente anno, abbiano trasmesso al Ministero dell’Interno le apposite richieste ritenute ammissibili. In considerazione del fatto che l’entità delle richieste pervenute è risultata superiore all’ammontare delle risorse stanziate per la suddetta finalità, l’attribuzione è stata effettuata secondo le priorità previste, formando una graduatoria.