La nuova Imu 2020, ribattezzata Super Imu, ha soppiantato la Tasi 2020. Per orientare correttamente l’azione dei Comuni, pertanto, il Mef ha fornito indicazioni i chiarimenti in merito alla determinazione delle relative aliquote. L’acconto Imu 2020, ovvero la prima rata del 16 giugno, si pagherà con le aliquote Imu stabilite dai Comuni per il 2019, e sarà uguale al 50% di quanto versato per Imu e Tasi nel 2019.
La seconda rata o saldo di dicembre 2020, invece, si verserà sulla base delle aliquote che i Comuni potranno approvare entro il 28 ottobre. Come specificato dalla circolare del Mef del 18 marzo 2020, “in caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it, si applicheranno le aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel Comune per l’anno 2019”
Con la citata circolare, il Mef ha stabilito che, nel caso in cui il Comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote Imu, si dovranno applicare l’aliquota dello 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 0,4% per le abitazioni principali di lusso.
A seguito dell’abolizione della Tasi, inoltre, per i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merci che non erano soggetti all’Imu nel 2019, si applicherà, l’aliquota di base pari allo 0,1%. Infine, per quanto riguarda le fusioni di Comuni avvenute nel 2020, per le quali, in assenza di delibera delle aliquote Imu 2020 da parte del Comune risultante da fusione, si dovranno applicare, ai fini del saldo 2020, le aliquote di base previste dalla legge n. 160 del 2019.