Ai sensi dell’art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile (cd. aree comuni quali, ad esempio, scale e androne) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La Tari, pertanto, deve essere corrisposta da chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani, ne sia o meno proprietario, con la precisazione che, in caso di pluralità di possessori o detentori, gli stessi rispondono in solido del pagamento dell’unica obbligazione tributaria ex art. 1 c. 641 L. n. 147/2013.
L’art. 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è stato modificato dall’art. 32 del Dlgs 175/2014 con cui è stato chiarito il trattamento fiscale degli immobili sequestrati. La norma in particolare prevede: «Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi».
Fino al 2013 era prevista l’esenzione dall’imposta durante il periodo in cui il bene era sottoposto a sequestro e a confisca, l’attuale norma prevede invece dalla data dell’ 1 gennaio 2014 la sola sospensione. Inoltre è previsto che nel caso in cui cessi la misura preventiva adottata ed il bene ritorni nelle disponibilità del proprietario, egli sarà obbligato a versare la quota di tributo maturata per tutti il periodo dell’amministrazione giudiziaria.
«Secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate n.31 del 30/12/2014, poichè la norma dispone solo la sospensione del versamento del tributo, la stessa non dispensa l’amministratore giudiziario dall’obbligo di adempiere agli ulteriori onere fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva».
Risulta pertanto sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall’indagato in relazione all’immobile oggetto di misura cautelare. Si tratta quindi:
• dell’Imposta municipale propria (dovuta in forza del possesso dell’immobile);
• del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (salvo che l’imposta non sia dovuta da altro soggetto diverso dall’indagato che possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo l’immobile);
• dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (dovuta, per quanto rileva nel sequestro, in forza del diritto di proprietà dell’immobile) di cui, rispettivamente, all’articolo 13, 14 e 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.
È altresì esente il versamento delle imposte che colpiscono gli atti di disposizione dell’immobile posti in essere durante la vigenza della misura cautelare, quali l’imposta di registro e le imposte Ipotecaria e catastale.
Il terzo periodo del comma 3 bis prende in considerazione il trattamento fiscale degli immobili oggetto di sequestro in relazione alle imposte sui redditi, il cui presupposto è, dunque, il possesso di redditi.
Si osserva che le disposizioni appaiono considerare in modo analitico e puntuale i tributi interessati dalla sospensione, diversamente da quanto si legge invece nel testo vigente nel quale si parla in modo generico di una esenzione da imposte, tasse e tributi.
Non risulta che la norma richiamata,così come la sua precedente formulazione , abbia riferimenti alla TARI con la conseguenza che la stessa, nel caso degli immobili confiscati risulterà dovuta alle scadenze di legge per ogni annualità da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo gli immobili idonei a produrre rifiuti.
Ciò emerge anche dal nuovo testo dell’art. 32 citato che prevede come “Nei casi di revoca della confisca, l’amministratore giudiziario ne da comunicazione all’Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.”.
Da quanto esposto si evidenzia come in materia di TARI siano quindi riconoscersi in capo all’Amministratore Giudiziario i medesimi obblighi che incorrono al curatore fallimentare che per evitare il pagamento in prededuzione del tributo sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti deve comunicare al giudice del fallimento che l’immobile non è più nella disponibilità del fallimento essendo altrimenti tenuto all’obbligo del pagamento.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it