Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1829, di conversione in legge con modificazioni, del decreto liquidità – decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese”. Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Diverse le novità contenute nel provvedimento. In primo luogo, la limitazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19, su cui giorni fa si era espressa analogamente l’INAIL con la circolare n. 22/2020, sostenendo che il datore di lavoro non era automaticamente responsabile del contagio per i propri dipendenti. Nell’emendamento approvato si precisa che l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro stabilite dal Codice Civile (art. 2087) può essere considerato adempiuto, nel settore pubblico e privato, con l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. In altre parole, i datori di lavoro in regola con gli adempimenti dei protocolli anti contagio saranno sollevati da responsabilità nel caso in cui un dipendente contragga il Covid-19.
Seguono le disposizioni specificamente dedicate alla liquidità. In particolare, l’articolo 1, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Il provvedimento dispone, pertanto, un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, secondo quanto introdotto in sede referente.
Da segnalare, poi, L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, volto ad ampliare l’elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012. Tale normativa detta una serie di disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti di lavori (art. 1, commi 52 e ss.), prevedendo l’istituzione presso le prefetture, dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo d’infiltrazione mafiosa (c.d. White List). Questa lista ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi d’infiltrazione da parte di organizzazioni criminali operanti nell’ambito degli appalti. L’articolo in esame è volto a modificare l’elenco (di cui all’art. 1, comma 53) nel quale sono individuati i suddetti settori di attività maggiormente esposti a rischio di infiltrazioni mafiose, ossia:
– sopprime le lettere a) e b) e fa confluire le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi (lettera a) e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi (lettera b) nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater);
– introduce nuove attività a rischio, attraverso l’aggiunta di tre lettere al comma 53, che riguardano i servizi funerari e cimiteriali (lettera i-bis), la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering (lettera i-ter) e l’ampia categoria dei servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lettera i-quater).
Di particolare importanza è, inoltre, l’articolo 5 che differisce al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Infine, non si può trascurare l’articolo 23, il quale proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi, ai sensi del dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall’Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.