Con la sentenza 22167/2019 la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il Comune è libero di designare come “case comunali” anche luoghi ulteriori rispetto al municipio.
Secondo la Suprema Corte, tale espressione deve interpretarsi nel senso di comprendervi il municipio – inteso come sede storica del Comune – o ogni altro luogo designato in tal senso dall’amministrazione comunale. Pertanto, una notifica effettuata in un luogo diverso dalla sede del Comune, ma indicata dallo stesso quale sede equipollente, è valida ed efficace. Parimenti, valida è la notificazione effettuata dagli incaricati di una società privata. Infatti, alla P.A. è consentito appaltare a privati l’esecuzione dei compiti del messo comunale, compresa la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada.
Nel testo della pronuncia è contenuta altresì un’utile ricostruzione storico-sistematica della nozione di “casa comunale”.