Le agevolazioni IMU per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, titolari di trattamento pensionistico, spettano in presenza dei requisiti previsti nell’art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011.
La Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del MEF, con la Risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle suddetta normativa, in risposta ai quesiti pervenuti sull’argomento.
Per il riconoscimento dei benefici necessita che sussistano contemporaneamente tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi:
il possesso del fondo;
l’utilizzazione diretta del fondo per le attività agricole-pastorali;
la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del decr. legisl. n.99 del 2004;
l’iscrizione nella previdenza agricola.
La qualifica di COLTIVATORE DIRETTO è legata alla coltivazione diretta svolta con il lavoro proprio o di persone della famiglia, in modo che la forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta per la coltivazione del fondo.
La figura di IMPRENDITORE PROFESSIONALE AGRICOLO viene individuata in colui che si dedica alle attività agricole direttamente o in qualità di socio di società agricola per almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro e ne ricavi almeno il cinquanta per cento del reddito globale di lavoro.
Altra condizione è l’iscrizione nella gestione previdenziale purchè le attività agricole siano svolte con abitualità e prevalenza anche se si gode già di un trattamento pensionistico. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso la gestione INPS con più di 65 anni di età, è prevista la facoltà di chiedere la riduzione del cinquanta per cento dei contributi previdenziali.
Viene infine fatto presente che ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dalla ubicazione dei terreni, e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agricolo pastorale .
LINK – MINISTERO FINANZE – DIREZ. LEGISLAZ. TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE – RISOLUZIONE N. 1/DF del 28 febbraio 2018, Prot. N. 7949
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it