La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza cruciale (causa C-607/21) che chiarisce e rafforza il diritto di soggiorno derivato per i familiari dei cittadini UE, in particolare gli ascendenti diretti (“genitori” o “nonni”) che siano a loro carico.
La pronuncia stabilisce due principi fondamentali: la valutazione dello status di “a carico” deve considerare sia il momento della partenza che quello della domanda, e il diritto di soggiorno non può essere negato solo perché il richiedente si trova in una situazione di soggiorno irregolare secondo le leggi nazionali.
Il contesto: ascendenti a carico e la direttiva 2004/38/CE
La controversia è nata dalla richiesta di un ascendente diretto, cittadino di un Paese terzo, di ottenere la Carta di Soggiorno come familiare del partner di un cittadino dell’Unione. Il richiedente era entrato nello Stato membro ospitante diversi anni prima di presentare formalmente la domanda e aveva fornito documentazione risalente al periodo precedente l’ingresso, per dimostrare la sua condizione di dipendenza economica.
Le autorità nazionali avevano respinto la richiesta, sollevando dubbi sulla validità della prova a causa del tempo trascorso e sulla rilevanza dello status di soggiorno irregolare.
I principi stabiliti dalla CGUE
La Corte ha interpretato l’Art. 2, punto 2, lett. d), della Direttiva 2004/38/CE (libera circolazione dei cittadini UE) delineando con precisione le condizioni per il riconoscimento del diritto:
1. La data rilevante per la dipendenza economica
Per stabilire se un ascendente sia effettivamente “a carico” del cittadino UE e/o del partner, l’Autorità nazionale deve considerare due momenti distinti:
- Il momento dell’arrivo nello Stato membro ospitante (ovvero, quando ha lasciato il Paese d’origine).
- Il momento della presentazione della domanda di Carta di Soggiorno.
La CGUE ha chiarito che il richiedente deve avere la possibilità di produrre documenti risalenti nel tempo, anche anteriori all’ingresso, per provare che la dipendenza esisteva già al momento di raggiungere il nucleo familiare. Tali documenti non possono essere ritenuti inidonei solo per la loro “risalenza”, anche se la domanda è stata presentata con un considerevole ritardo.
2. Il diritto di soggiorno non dipende dalla regolarità nazionale
Il principio più significativo è la distinzione tra il diritto di soggiorno stabilito dal diritto dell’Unione e lo status amministrativo nazionale. La Corte ha ribadito che la Carta di Soggiorno ha natura dichiarativa, non costitutiva: essa si limita ad attestare un diritto che esiste già in forza della Direttiva, purché sussistano i requisiti di legame familiare e di dipendenza.
Di conseguenza, il diritto di soggiorno non può essere negato all’ascendente qualora egli abbia fornito la prova della dipendenza nei due momenti sopra indicati, anche se, secondo il diritto interno dello Stato ospitante, si trovi in una situazione di soggiorno irregolare alla data della domanda. La Direttiva 2004/38 non subordina il diritto alla regolarità del soggiorno.
La sentenza fornisce quindi una tutela robusta al ricongiungimento familiare, assicurando che le procedure amministrative o l’eventuale “irregolarità” temporanea non precludano il diritto fondamentale derivante dalla cittadinanza europea.
Fonte: Bollettino semestrale 2025 della Corte di Cassazione