Sciolti dal Consiglio dei ministri i consigli comunali di San Cataldo (Caltanissetta) e Mistretta (Messina), su proposta del Ministro dell’interno, Matteo Salvini, a norma dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), risultati sottoposti a ingerenza da parte della criminalità organizzata. La loro gestione è stata affidata a una Commissione straordinaria che li amministrerá per i prossimi diciotto mesi. Inoltre, a norma dello stesso articolo, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno delle amministrazioni comunali, il Consiglio dei ministri ha anche deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consigli comunali di Cassano all’Ionio (Cosenza), Isola di Capo Rizzuto (Crotone) e Petronà (Catanzaro), già sciolti per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata.
Lo scioglimento delle amministrazioni locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, introdotto nel nostro ordinamento nel 1991 (decreto-legge n. 164, interamente abrogato), in uno dei momenti più difficili della lotta tra Stato e mafia, e oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, è ora compiutamente disciplinato dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali o Tuel (artt. 143-146 del decreto legislativo n.267 del 2000). Una misura che non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo di carattere straordinario, poichè ha come diretti destinatari gli organi elettivi nel loro complesso e non il singolo amministratore come invece disciplinato dall’art. 142, che prevede la rimozione in caso di “atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico”: incide quindi in maniera rilevante sull’autonomia degli Enti locali. Anche sotto questo profilo, in ogni caso, la legislazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale conforme al dettato della Carta fondamentale, proprio in ragione dell’esistenza di elementi attendibili sulle collusioni, anche indirette, degli organi elettivi con la criminalità organizzata: lo scioglimento di tali organi può considerarsi l’estremo rimedio dell’ordinamento per salvaguardare la funzionalità dell’Amministrazione pubblica. Attraverso lo scioglimento degli organi elettivi si vuole interrompere un rapporto di connivenza, ovvero di soggezione, dell’amministrazione locale nei confronti dei clan mafiosi, in grado di condizionarne le scelte attraverso il ricorso al metodo corruttivo o tramite pressioni e atti intimidatori.