Approvata dal Consiglio dei Ministri, nella riunione dell’11 marzo, un’integrazione alla relazione al Parlamento per il 2020, prevista dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai fini dell’autorizzazione da parte del Parlamento di un ulteriore ricorso all’indebitamento. Integrazione rispetto alla precedente relazione (5 marzo scorso), resasi necessaria in seguito all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo che, a causa dell’intensificarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinano un ulteriore impatto sulla situazione socio-economica del Paese.
Il Governo ha inteso quindi rafforzare ulteriormente il sostegno previsto per il sistema sanitario, per i cittadini e per le imprese e aumentare le risorse a favore della protezione civile e della sicurezza. Si precostituiscono, inoltre, le condizioni per avere la disponibilità di risorse aggiuntive al fine di assicurare il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative che si rendesse necessario adottare con tempestività e urgenza in un quadro d’interventi coordinati a livello europeo.
Complessivamente, sentita la Commissione europea, la richiesta di autorizzazione all’ulteriore ricorso all’indebitamento, aggiuntiva rispetto a quanto già indicato nella Relazione al Parlamento 2020, è incrementata di 13,75 miliardi di euro (pari a circa 0,8 punti percentuali), da utilizzare nel corso del 2020. Considerata anche la precedente richiesta di autorizzazione, l’obiettivo programmatico d’indebitamento netto potrà pertanto aumentare fino a 20 miliardi di euro, corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di prodotto interno lordo (PIL). Considerato, pertanto, l’importo complessivo per il quale si chiede l’autorizzazione delle Camere, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 104,5 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 154 miliardi di euro in termini di cassa, con un incremento degli stanziamenti fino a 25 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.