L’Agenzia delle entrate risponde al quesito presentato dagli operatori sull’ambito di applicazione della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 per i soggetti economici Isa, risoluzione 64/E del 28 giugno 2019, prevista dall’articolo 12-quinquies, comma 3 e 4 del decreto crescita, come modificato in sede di conversione al Senato. I termini dei versamenti dati dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle in materia di Irap e dell’Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre, sono stati posticipati alla fine di settembre 2019 per tutti i soggetti che esercitino attività economiche e per i quali sono stati approvati gli Indici di affidabilità fiscale. Il documento appena pubblicato dà risposte ai diversi quesiti emersi nell’ambito di tavoli tecnici di operatori e professionisti, relativi all’inclusione o meno dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato (previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), tra i destinatari della proroga introdotta con l’emendamento approvato al decreto legge n. 34/2019.
La risposta dell’Amministrazione chiarisce che il recente testo normativo, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, si riferisce a tutti i contribuenti che, al tempo stesso svolgano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa (sempre che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione). A essere interessati dalla proroga saranno quindi anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 applichino il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e determinino il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.