Con il Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 30 dicembre 2020, n. 178).
Dopo aver richiamato che l’incentivo in questione spetta in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, ad integrazione di quanto già illustrato nella Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’Istituto precisa che:
– il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;
– il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all’art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
– l’incentivo spetta, infine, anche nell’ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
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