È stato pubblicato sul sito del MASE il Decreto relativo al meccanismo Energy Release 2.0, aggiornato a seguito della registrazione della Corte dei Conti e delle interlocuzioni con la Commissione Europea.
Lo strumento e le tempistiche
L’Energy Release 2.0 è uno strumento che mira a coniugare la promozione delle fonti rinnovabili con il sostegno alle imprese energivore più colpite dai costi dell’energia.
Il Ministro Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato che con la pubblicazione del decreto si è completato un passaggio fondamentale per rendere operativo il meccanismo. Le tempistiche previste sono:
- Entro fine anno: si garantirà l’accesso anticipato a energia rinnovabile a prezzo calmierato (65 euro/MWh) per le aziende energivore attraverso la sottoscrizione dei contratti.
- Entro metà novembre: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) approverà le regole operative aggiornate del GSE, inclusi gli schemi contrattuali per l’anticipazione e la successiva restituzione dell’energia.
- Nei primi mesi del 2026: sarà avviata la procedura competitiva per l’assegnazione degli obblighi di realizzazione di nuovi impianti rinnovabili, che dovranno essere completati entro 40 mesi per restituire l’energia anticipata.
La procedura competitiva e i dettagli operativi
La principale novità del decreto è l’introduzione della procedura pubblica competitiva, trasparente e non discriminatoria, gestita dal GSE. Questa procedura, richiesta dalla Commissione Europea per garantire la compatibilità con le norme sugli Aiuti di Stato, serve a selezionare i soggetti (imprese energivore o soggetti terzi) che realizzeranno la nuova capacità rinnovabile e sottoscriveranno il contratto di restituzione ventennale.
Le aziende energivore che beneficiano dell’anticipazione energetica avranno la facoltà di partecipare alla gara per l’obbligo di realizzazione o di trasferire tale obbligo ai soggetti aggiudicatari.
Inoltre, il decreto definisce con precisione il meccanismo di calcolo del “vantaggio residuo” alla scadenza del contratto di restituzione. Questo assicura che non ci sia una sovracompensazione per i soggetti coinvolti, tenendo conto del beneficio derivante dall’anticipazione triennale dell’energia. Se alla fine dei venti anni dovesse risultare un vantaggio residuo positivo, la durata del contratto potrà essere estesa per il tempo necessario a recuperare tale importo (fino a un massimo di altri venti anni), a meno che il soggetto titolare non opti per la liquidazione immediata.
Il Ministro Pichetto ha concluso: “un meccanismo innovativo che rafforza la sicurezza energetica nazionale, accelera gli investimenti nelle fonti pulite e contribuisce alla competitività del nostro sistema industriale“.
Fonte: MASE