È incostituzionale la proroga dei termini dei titoli abilitativi disposta durante l’emergenza COVID-19 dalla regione Lombardia (legge 18/2020) in modo difforme da quanto ha previsto lo Stato con i decreti legge 18 e 76 del 2020. ‘‘Le pur gravi difficoltà che investono il settore delle costruzioni in Lombardia, peraltro riscontrabili anche in altre realtà regionali, non giustificano l’introduzione di un regime regionale difforme’’. È quanto si legge nella sentenza n. 245 depositata oggi (relatrice Silvana Sciarra). La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione regionale di proroga dei termini, impugnata dal Governo perché in contrasto con la disciplina statale che, incidendo sulla durata dei titoli abilitativi, partecipa della natura di principio fondamentale della materia del governo del territorio. La Corte ha osservato che, nel seguire lo sviluppo dell’emergenza COVID-19 e delle sue drammatiche ricadute, il legislatore statale ha inteso bilanciare l’interesse dei beneficiari dei titoli a conservare i rispettivi diritti e l’interesse pubblico a non vincolare l’uso del territorio per un tempo eccessivo. Di qui la proroga generalizzata dei titoli abilitativi su tutto il territorio nazionale, fino al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.