Approvato il Testo Unico che regola le modalità per valorizzare l’autoconsumo diffuso, con indicazioni e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020, in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21.
Il provvedimento completa il quadro regolatorio relativo alle configurazioni in cui è possibile valorizzare l’autoconsumo e fa seguito alle innovazioni relative ai Sistemi Semplici di produzione e Consumo e ai Sistemi di Distribuzione Chiusi adottate nei mesi scorsi in attuazione dei Decreti legislativi 199/21 e 210/21.
Insieme al decreto di incentivazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il provvedimento fornisce il quadro delle regole che contribuiranno a rispondere alle sfide della transizione energetica tramite la diffusione degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili e, poiché essi saranno realizzati in contesti di autoconsumo, contribuirà alla riduzione della spesa energetica dei clienti finali.
Nel nuovo TIAD – ‘Testo Integrato Autoconsumo Diffuso’ rientrano i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica. Le prime 2 configurazioni hanno già avuto una prima regolazione transitoria (deliberazione 318/2020/R/eel) basata su un modello regolatorio virtuale, con limitato riferimento all’autoconsumo derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW e ubicati sotto la medesima cabina secondaria a cui sono collegati i clienti finali della configurazione.
Tra le novità rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, derivanti dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, vi sono definizioni univoche per le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di 2 perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l’energia elettrica condivisa e l’area sottesa alla cabina primaria che rileva per individuare l’energia elettrica autoconsumata. Quest’ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tener conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati per effetto dell’avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora. E poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso ora è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico; sarà invece cura del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la definizione degli incentivi. Inoltre, vengono semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni.
Infine, grazie alla conferma del modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio iniziale, sono garantiti ai clienti finali e ai produttori gli attuali diritti (ad esempio quello di scegliere liberamente il fornitore indipendentemente dai rapporti legati all’autoconsumo).
L’applicazione del TIAD è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del MASE con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva. Da tale data, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD: ciò non comporta nessun cambiamento per le prime, per le seconde viene data la possibilità di estendersi all’interno di un’area più vasta (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione energia autoconsumata) e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell’autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell’anno 2022).
FONTE: ARERA