Il Comune di Bari ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Puglia che aveva respinto l’appello dello stesso Comune relativo ad un AVVISO DI PAGAMENTO TARSU/2012 che la CTP di Bari aveva annullato previa disapplicazione del Regolamento TARSU e della delibera della G.M. di approvazione delle tariffe.
Con l’unico motivo di ricorso il Comune ha denunciato la violazione di legge ex art. 360, n. 4, del cod. proc. civ., dolendosi della pronuncia di illegittimità degli atti amministrativi citati e della loro disapplicazione decisa dal giudice tributario.
La Corte di Cassazione, SEZ. VI CIVILE, con l’Ordinanza n. 22010/2017 ha ritenuto fondato il motivo di censura proposto dal Comune ed ha dichiarato che la classificazione prevista nel Regolamento comunale della Tarsu per gli stabilimenti balneari (considerati come complesso organizzato di beni e servizi che consentono la fruizione delle attrezzature a supporto della balneazione) non risulta apparire in contrasto con i principi di massima stabiliti nell’articolo 68 del decr. legisl. n. 507/1993,, correttamente re4cepiti dal Comune stesso con la distinzione operata tra superfici destinate alla ristorazione e quelle della spiaggia annessa.
Il ricorso è stato quindi accolto, con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, per uniformarsi ai principi dettati dalla Corte.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE –ORDINANZA N. 22010/2017
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it