Le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, con la sentenza n. 27437/2017, pubblicata il 20 novembre 2017, hanno deciso che è attribuita al giudice ordinario la competenza in materia di rimborso dell’IVA, indebitamente applicata sulla TIA (Tariffa integrata ambientale), richiesto dai contribuenti.
La controversia è stata avviata da dieci utenti i quali hanno ottenuto dal giudice di pace di Genova la condanna dell’AMIU SPA (gestore del servizio rifiuti) alla restituzione dell’IVA in questione e la Corte d’Appello ha rigettato il gravame dell’AMIU che ha proposto ricorso per Cassazione, fondato in primo luogo sul difetto della giurisdizione ordinaria che la Corte di Appello di Genova aveva dichiarato inammissibile.
Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile ma infondato il motivo in quanto, l’impugnazione in appello del corrispondente punto della sentenza di primo grado ha impedito la formazione del giudicato implicito su tale eccezione. Ha quindi ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui , in tema di IVA, spetta al giudice ordinario la competenza in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del soggetto che abbia fornito la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle somme addebitate in via di rivalsa.
Irrilevanti sono state ritenute le considerazioni svolte dalla società ricorrente a sostegno della sussistenza, nel caso in esame, delle condizioni per ricomprendere gli atti in oggetto tra quelli indicati nell’art. 10 del decr. legisl. n. 546/1992: ciò in quanto non si è in presenza della impugnativa di un atto tributario, bensì di una domanda di rimborso proposta dal consumatore finale nei confronti del fornitore del servizio.
Riguardo alle questioni relative alla natura giuridica della TIA ed alla eventuale applicazione dell’IVA, le Sezioni Unite della Corte hanno ricordato che le stesse sono state risolte con la sentenza n. 3078/2016 la quale ha stabilito che la TIA non sconta l’IVA a causa degli elementi autoritativi che la caratterizzano, elementi costituiti dall’assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico, nonché dall’assenza del rapporto sinallagmatico a base dell’assoggettamento ad IVA.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE SENTENZA N. 27437/2017
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it