Il Decreto contiene al Capo I “Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti” ed al CAPO II “Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l’efficientamento energetico, nonche’ per l’accelerazione delle procedure”.
Il Decreto che è entrato in vigore il 19 novembre e nelle Disposizioni Finanziarie e finali di cui al Capo III contiene tra le altre la seguente disposizione:
Le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell’IMU di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e’ dovuta per gli immobili di cui all’articolo 78, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Fonte: Gazzetta Ufficiale