Una cruciale pronuncia del TAR Lazio (Sezione Quarta, Sentenza del 26 settembre 2025) ha respinto il ricorso di un privato contro il diniego di sanatoria per opere abusive, chiarendo definitivamente i limiti del condono edilizio in presenza di vincoli paesaggistici. La sentenza si è concentrata sull’infondatezza di due questioni centrali: la formazione del titolo tacito e la sanabilità nel merito.
1. Il silenzio assenso non si forma con il vincolo paesaggistico
Il punto di maggiore impatto riguarda la pretesa del ricorrente di aver ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria per silenzio assenso, a seguito del lungo tempo trascorso (diversi anni) dall’avvio della pratica di condono.
Il TAR ha respinto categoricamente tale tesi, richiamando la giurisprudenza consolidata:
- Il principio: nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il termine per la formazione del silenzio assenso non decorre.
- La ragione: la sanatoria di un abuso in una zona tutelata è subordinata all’acquisizione del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (la Soprintendenza). Se tale parere è negativo (come nel caso in esame) o non viene rilasciato in tempo utile, il presupposto per la formazione del silenzio assenso viene meno. L’inerzia della Pubblica Amministrazione in questi contesti, dunque, non può essere interpretata come un via libera alla sanatoria.
2. Insanabilità delle nuove costruzioni in aree protette
La sentenza ha rafforzato anche i limiti posti dalla legge (art. 32, D.L. n. 269/2003) alla sanabilità degli abusi in aree vincolate, confermando l’illegittimità del ricorso anche nel merito.
Le opere contestate – classificate come “interventi di nuova costruzione” (un manufatto residenziale e un ampliamento) – sono state ritenute insanabili:
- Il limite della Legge: la sanabilità è limitata a sole opere minori (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) che non abbiano comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria.
- La conclusione: vertendo il caso su un abuso “maggiore” (nuova costruzione) in zona vincolata, il TAR ha stabilito che il carattere ostativo del vincolo è insuperabile. È esclusa, per principio, la possibilità di condonare opere che alterino il volume o la superficie in aree soggette a tutela paesaggistica.
La sentenza, nel suo complesso, ribadisce la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio su qualsiasi aspettativa del privato di ottenere una sanatoria per silenzio assenso o per abusi di notevole entità in zone protette.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it