Con il Messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, l’INPS fornisce indicazioni sulle misure introdotte dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) a proposito delle indennità in favore di alcune categorie di lavoratori, oltre che sulla sospensione del meccanismo di riduzione della NASpI fino al 31 dicembre 2021. In particolare, l’Istituto ricorda che il Decreto Sostegni bis (art. 42, comma 1) prevede l’erogazione di un’indennità una tantum di 1.600 euro in favore dei lavoratori già beneficiari di quella disposta dal Decreto Sostegni (art. 10, commi 1-9) che, pertanto, non devono presentare alcuna nuova domanda:
– lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dello spettacolo.
Inoltre, il Messaggio precisa che il Decreto Sostegni bis (art. 42, commi 2, 3, 5 e 6) riconosce un’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro anche a favore delle sopra indicate categorie di lavoratori che, tuttavia, non hanno già beneficiato delle indennità di cui al precedente Decreto Sostegni e che, quindi, in questo caso particolare, dovranno presentare apposita richiesta. Per i lavoratori del settore agricolo e della pesca, invece, il Decreto Sostegni bis introduce:
– un’indennità una tantum di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 69 commi 1-5);
– un’indennità una tantum di 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250 (art. 69, comma 6).
Infine, l’INPS dà atto della sospensione del meccanismo di riduzione della NASpI, cioè della previsione secondo cui l’indennità di disoccupazione è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015). In proposito, l’Istituto comunica che:
– fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l’ulteriore applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto;
– ugualmente, per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021, è sospeso il meccanismo di riduzione fino al 31 dicembre 2021;
– dal 1° gennaio 2022 troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali