Sono state apportate modifiche alla disciplina che regola le detrazioni fiscali delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli immobili. Lo evidenzia nero su bianco la legge n. 58 del 28 giugno 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Nello specifico, sono stati ampliati i termini “zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3” in luogo delle sole “zone classificate a rischio sismico 1”. A seguito di ciò, nel caso in cui vi fossero interventi che determinino il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore, realizzati nelle aree classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, attraverso la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto alla struttura preesistente, eseguita da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro un anno e mezzo dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, è contemplata una detrazione dall’imposta del 75%, che passerà all’85% nell’eventualità di interventi da cui derivi l’accesso a due classi di rischio inferiori, per gli acquirenti degli stessi immobili.