L’Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto terremoto, per il quale il governo ha chiesto il voto di fiducia, con 153 sì, 104 no, un astenuto. Il decreto, che sarebbe scaduto il 10 aprile, diventa definitivo visto che non ha subito modifiche rispetto alla versione licenziata dalla Camera.
Dopo la discussione generale, è slittato di venti minuti l’avvio delle dichiarazioni di voto sulla fiducia chiesta dal Governo sul terzo Dl terremoto nell’Aula del Senato. Ad inizio seduta è mancato il numero legale, la cui verifica è stata chiesta da M5S, per cui la presidente di turno, Maria Rosa Di Giorgi (Pd), ha sospeso la seduta. «Ricostruire con efficienza, trasparenza e velocità ed unire questo sforzo collettivo con una visione dello sviluppo che investa sulla qualità dei territori e sulla forza delle comunità locali». È stato questo il richiamo fatto dal relatore del Dl terremoto, Silvio Lai (Pd) illustrando il provvedimento nell’Aula del Senato.
Il decreto legge sul terremoto, il terzo in ordine di tempo, è stato approvato dalla Camera con 201 voti a favore, 16 contrari e 56 astenuti. Il testo presenta un ampio spettro di interventi, con nuove misure per gli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche – andando a modificare in parte il dl 189 del 2016 – con misure urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza dopo le scosse del 24 agosto scorso.
Il testo (articolo 1) conferisce ai comuni, alle province interessate e anche alle unioni di comuni e alle unioni montane la possibilità di predisporre progetti per la ricostruzione al Commissario straordinario. Sul capitolo delle strutture di emergenza (articolo 2) le quattro regioni interessate sono autorizzate a procedere all’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria utilizzando la procedura negoziata.
I comuni tornano, dunque, a occuparsi di pianificazione urbanistica. Tra le norme del decreto (che riguarda le regioni interessate dal terremoto, vale a dire Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria) la previsione per cui sono i Comuni ad occuparsi di pianificazione urbanistica (nel testo governativo erano invece gli Uffici speciali per la ricostruzione). Le imprese operanti nel cratere potranno inoltre delocalizzare le attività anche nella provincia limitrofa, pure se collocata in una regione diversa. Per il controllo di legalità è previsto l’obbligo di iscrizione a una specifica Anagrafe delle imprese.
Per le opere di urbanizzazione nel settore zootecnico le regioni possono anticipare fino al 30% del contributo ad ogni singolo operatore danneggiato. In materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, l’articolo 3 del provvedimento estende il contributo al 100% del costo delle strutture anche agli impianti e prevede finanziamenti agevolati (a tasso zero) per la copertura del 100% degli investimenti fino a 600mila euro, per nuove imprese e nuovi investimenti, compresi i settori agricoltura, commercio e turismo. In ambito scolastico l’articolo 5 concede la possibilità di rendere valido l’anno scolastico 2016-2017 a tutti gli studenti, anche se la durata delle attività didattiche è inferiore ai 200 giorni. Con riferimento agli edifici scolastici contempla la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche a partire dal periodo 2017-2018 (con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara). Per le macerie, l’articolo 7 del decreto affida ai presidenti delle Regioni i compiti della loro gestione (in precedenza questo ruolo era assegnato al Commissario straordinario). Ancora in questo ambito viene consentito il trasporto nei siti di deposito intermedio per un periodo non superiore ai 18 mesi.
Per il controllo di legalità e trasparenza il testo (articolo 8) introduce l’obbligo di iscrizione a una specifica Anagrafe delle imprese, riducendo anche i tempi necessari per i controlli. Il decreto fissa anche un intervento per il sostegno alle fasce deboli della popolazione (articolo 10), con uno stanziamento di 41 milioni per il 2017 (a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale). Viene poi ritoccata la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari: le imprese, i lavoratori autonomi e gli agricoltori possono contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino al 2018. I lavoratori possono richiedere – come sollecitato da molti sindaci del cratere – la cosiddetta ‘busta pesante’ (con sospensione dell’Irpef), al di là di dove è fissato il domicilio fiscale del sostituto d’imposta. Rafforzate poi le disposizioni per il potenziamento del personale – già dipendente di regioni, province e comuni – utilizzato per la ricostruzione, con un incremento del numero delle unità per le segreterie tecniche di progettazione e per il sistema di contabilità speciale (art.18). Viene poi portato da 350 a 700 il numero di nuovi addetti assumibili con contratto a tempo determinato da Comuni e Province, con un contestuale aumento delle risorse. Viene poi soppresso il limite massimo (5 contratti) di collaborazioni che ogni Comune può stipulare.