Con il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020), Ristori bis (D.L. n. 149/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020).
Nel ripercorrere l’evoluzione normativa della sospensione contributiva in questione, l’Istituto evidenzia che la Legge n. 176/2020 – di conversione del Decreto Ristori – ha contestualmente abrogato i Decreti Ristori bis e quater, recependo tuttavia le disposizioni in materia, rispettivamente, agli 13 bis e 13 quater.
Quindi, il provvedimento illustra le modalità con cui è possibile eseguire:
- i versamenti contributivi sospesi, in unica soluzione, entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- il versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
In caso di rateizzazione, l’Istituto precisa che il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese e che il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Da ultimo, l’INPS comunica specifiche istruzioni operative con riferimento alle seguenti Gestioni previdenziali:
- Aziende con dipendenti;
- Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata;
- Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- Lavoratori agricoli autonomi;
- Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
Per tutti i dettagli, consulta il Messaggio.