Con il Messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020, l’INPS fornisce indicazioni relative alla nuove misure in materia di Reddito di Emergenza (c.d. Rem) ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori). Dopo aver richiamato l’evoluzione normativa del Reddito di Emergenza, il Messaggio conferma che l’art. 14 del Decreto Ristori ha previsto: per i nuclei familiari già beneficiari del Rem ai sensi D.L. n. 104/2020, il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due quote di Rem per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020; per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Rem, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo Rem ai sensi del Decreto Ristori, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020. Il beneficio può essere altresì riconosciuto anche ai nuclei già beneficiari del Rem ai sensi del D.L. n. 34/2020, con la precisazione che tali nuclei dovranno presentare una nuova domanda qualora non abbiano ottenuto anche il Rem ai sensi del D.L. 104/2020.
Ciò premesso, l’INPS illustra dettagliatamente la disciplina introdotta dal citato art. 14 del Decreto Ristori, precisando che per quanto non previsto dal Messaggio odierno, restano ferme le istruzioni riportate nelle precedenti Circolari n. 69 del 3 giugno 2020 e n. 102 dell’11 settembre 2020.Per i nuclei familiari già beneficiari del Rem ai sensi del D.L. n. 104/2020, è riconosciuta l’erogazione d’ufficio di due ulteriori mensilità, per il mese di novembre 2020 e dicembre 2020, senza necessità di presentare una nuova domanda (art. 14, comma 1, Decreto Ristori).
Per i nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di Rem, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, è possibile presentare domanda per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 (art. 14, comma 2, Decreto Ristori). Il beneficio può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici. Quanto ai presupposti, per i nuclei familiari che presenteranno domanda di Rem ai sensi del Decreto Ristori, l’INPS descrive analiticamente i requisiti necessari per accedere al beneficio, rispetto ai quali si rinvia per i dettagli al Messaggio.
In caso di concessione del beneficio, il Rem viene erogato per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020 mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato, secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda. L’Istituto rammenta anche che provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 14 del Decreto Ristori, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché al Ministero dell’Economia e delle finanze. Da ultimo, si ribadisce come il beneficio economico del Reddito di Emergenza, anche per le ulteriori quote introdotte dall’art. 14, commi 1 e 2, del Decreto Ristori, abbia natura assistenziale e pertanto sia esente dall’Irpef, rientrando tra i sussidi corrisposti dallo Stato.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali