Con la Circolare n. 65 del 19 aprile 2021, l’INPS fornisce indicazioni operative sulle indennità una tantum e onnicomprensiva previste dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) in favore di alcune categorie di lavoratori e rende chiarimenti sulla semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI. Sulla scia del Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, l’Istituto ricorda che il Decreto Sostegni ha introdotto:
– un’indennità una tantum pari a 2.400 euro (art. 10, comma 1) per categorie di lavoratori già beneficiarie dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020);
– un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro per lavoratori che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020).
Nel ribadire che coloro che hanno già fruito dell’indennità ai sensi del Decreto Ristori non devono presentare una nuova domanda ai fini dell’indennità una tantum prevista dal Decreto Sostegni, l’INPS fornisce dettagliate istruzioni per la presentazione delle domande relative all’indennità onnicomprensiva da parte dei lavoratori che, invece, non hanno già beneficiato della misura di cui agli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori.
Pertanto, il provvedimento precisa che le domande per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’art. 10, commi 2, 3, 5 e 6, del Decreto Sostegni dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2021. Inoltre, in merito alla semplificazione per l’accesso alla NASpI, il Decreto Sostegni (art. 16) ha previsto che, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. c, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali