Con la Circolare n. 137 del 26 novembre 2020, l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal D.L. n. 137 del 2020 (c.d. Decreto Ristori) a favore delle categorie già beneficiarie dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del D.L n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), nonché delle indennità onnicomprensive previste per alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza da COVID-19.Con riferimento all’indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori ha previsto l’erogazione una tantum della medesima indennità di importo pari a 1.000 euro (art. 15, comma 1). Pertanto, in attua zione di tali disposizioni, l’Istituto comunica che tali categorie non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum.
In tema di indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori in somministrazione impiegati in tali settori, che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro (art. 15, comma 2). In proposito, dopo aver ribadito i presupposti per l’accesso a tale beneficio, il provvedimento individua, tramite l’elencazione dei Codici Ateco, le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
Quanto alla indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori dispone il riconoscimento di una indennità pari a 1.000 euro a favore delle categorie indicate all’art. 15 , comma 3, ovvero:
– lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
Nel testo, sono dettagliatamente specificati i requisiti per la presentazione della domanda per l’indennità onnicomprensiva. Anche per ciò che attiene ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del Decreto Agosto, l’Istituto provvede a precisare i requisiti per l’indennità pari a 1.000 euro prevista dal Decreto Ristori (art. 15, comma 5). Sui lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito del beneficio di cui all’art. 9 del Decreto Agosto, la Circolare chiarisce i presupposti per accedere all’indennità di 1.000 euro di cui all’art. 15, comma 6, del Decreto Ristori. Da ultimo, l’Istituto fornisce istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda, nonché sul regime di compatibilità delle indennità disposte dalla normativa emergenziale.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali