Interessante pronuncia della Corte dei conti sulla capacità assunzionale degli enti locali, che ha affermato l’ammissibilità di un budget complessivo per la spesa d’inserimento di personale dirigenziale e di personale dipendente da attingere alle medesime risorse. La cosa importante, a parere della Corte, è che il Comune si attenga alla programmazione del fabbisogno del personale, rispettando i vincoli finanziari previsti dalla legge: “I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente”.
Sempre la Corte, inoltre, sottolinea la necessità di rispettare il medesimo principio anche nel caso di “resti assunzionali”, facendo riferimento al quinquennio precedente con scorrimento e calcolo a ritroso e all’anno in cui s’intenda effettuare le assunzioni.