Una recente sentenza della Corte dei conti (Sezione II di Appello, n. 195 del 12 settembre 2025) introduce un chiarimento fondamentale in materia di responsabilità sanzionatoria per dissesto finanziario: l’amministrazione che ha subito il tracollo, pur non avendo la legittimazione ad agire in giudizio, è comunque titolare del diritto di credito alla sanzione pecuniaria, e per questa ragione è legittimata a interrompere il termine di prescrizione.
Il Collegio, accogliendo l’appello del Procuratore regionale, ha stabilito che l’ente locale dissestato (come il Comune citato nella sentenza) può emettere atti di costituzione in mora. Questo potere deriva dalla sussistenza di una scissione tra la titolarità del diritto e la legittimazione ad agire:
- titolarità del credito: rimane in capo all’Amministrazione che ha subito il dissesto;
- legittimazione ad agire: spetta in via esclusiva al Procuratore contabile.
L’assunto trova conferma nel fatto che le sanzioni pecuniarie irrogate a carico degli amministratori che hanno contribuito al dissesto non finiscono nelle casse dell’Erario, ma vanno direttamente a beneficio della stessa Amministrazione dissestata. Le somme sono infatti parametrate ai compensi percepiti dai responsabili, compensi che vengono considerati indebitamente erogati.
In sintesi, all’ente non viene riconosciuto un “potere sanzionatorio”, bensì un diritto di credito economico, che gli consente di tutelare i propri interessi attraverso l’interruzione della prescrizione quinquennale. Tale meccanismo rafforza il sistema di tutela sanzionatoria che l’ordinamento ha affiancato a quello risarcitorio, garantendo il buon andamento e la sana gestione finanziaria dell’ente.
Fonte: Massimario della Corte dei Conti