L’istituzione della nuova «Autorità di sistema portuale dello Stretto» a opera della legge n.136 del 2018 che ha convertito il decreto legge n. 119 dello stesso anno, in quanto deliberata appunto con legge e nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato, non comporta problemi di leale collaborazione con le Regioni. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 208, depositata il 9 ottobre scorso (relatore il Vicepresidente Giuliano Amato), dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Calabria che contestava, in particolare, la competenza dell’Autorità, con sede a Messina, sui porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria. Con la disposizione censurata il legislatore statale ha regolato profili organizzativi riconducibili ai principi fondamentali della materia «porti e aeroporti civili», oltre che a quella relativa agli enti pubblici nazionali, al fine di valorizzare le peculiarità dello Stretto e dei relativi porti, accomunati dalla prevalente vocazione al traffico passeggeri. L’istituzione di una nuova Autorità, con sede a Messina e comprensiva anche dei due porti calabresi, non può essere considerata neppure irragionevole per le possibili interferenze con la disciplina della Zona economica speciale (ZES) della Calabria. Non si può infatti sostenere, come fa invece la regione Calabria, che l’unica soluzione costituzionalmente legittima sia la coincidenza tra le circoscrizioni territoriali dell’Autorità di sistema portuale e quelle della ZES, poiché il legislatore ha regolato espressamente i casi in cui taluni dei porti inclusi nell’area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un’Autorità con sede in altra Regione, come appunto nella fattispecie.
Fonte: Corte costituzionale