Con la sentenza n. 2976/2026, il Consiglio di Stato (Sez. V, pubblicata il 15 aprile 2026) ha chiarito in modo netto i presupposti per ottenere in sede di ottemperanza il rimborso del contributo unificato, soprattutto nei casi di soccombenza reciproca.
Il Collegio afferma innanzitutto che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo e non a quello tributario: la domanda di rimborso del contributo unificato, infatti, non riguarda il rapporto fiscale con l’erario, ma la ripartizione delle spese tra le parti del giudizio, e quindi rientra nella fase esecutiva del giudicato amministrativo.
Il punto centrale della decisione riguarda però i limiti dell’azione di ottemperanza. In presenza di una sentenza che abbia disposto la compensazione delle spese o che non contenga una condanna espressa al rimborso, non è possibile agire direttamente in via esecutiva per ottenere la restituzione del contributo unificato. In tali casi, precisa il Consiglio di Stato, è necessario promuovere un’azione di ottemperanza con funzione “cognitoria”, diretta a integrare il contenuto del giudicato e a stabilire se sussista il diritto al rimborso e in quale misura, secondo il criterio della soccombenza prevalente.
Ne consegue che, in assenza di una statuizione esplicita sull’“an” e sul “quantum” del rimborso, manca un vero e proprio titolo esecutivo idoneo a fondare l’azione di ottemperanza meramente esecutiva.
La sentenza chiarisce inoltre un ulteriore passaggio procedurale essenziale: per poter agire in ottemperanza è necessario che il titolo esecutivo sia previamente notificato in forma “titolata”, cioè accompagnato da una formale richiesta di pagamento, così da far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l’adempimento da parte della pubblica amministrazione. Una semplice notifica della sentenza, priva di tale finalità, non è sufficiente.
In sintesi, la pronuncia n. 2976/2026 ribadisce che il rimborso del contributo unificato non è automatico nei casi di soccombenza reciproca e richiede: una previa definizione giudiziale del diritto, anche tramite integrazione del giudicato, e il rispetto delle condizioni formali per l’esecuzione. In mancanza di tali presupposti, il ricorso per ottemperanza è inammissibile.