Le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al tetto del salario accessorio. Lo ha stabilito la Corte dei conti sezione Autonomie (il testo della sentenza) pronunciandosi sulla decisione assunta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, in riferimento alla richiesta di parere presentata dal Comune San Michele al Tagliamento (VE) tramite il Consiglio delle autonomie locali. Il pronunciamento dei giudici contabili accoglie in pieno la posizione sostenuta dall’Anci circa l’esclusione le misure del fondo destinate al welfare aziendale dal tetto del salario accessorio.
Fonte: ANCI