Nella sentenza in rassegna i giudici del Consiglio di Stato spiegano che la natura di consorzio stabile di un concorrente ad una gara pubblica deve essere accertata sulla scorta di una ricostruzione sostanzialistica dei suoi tratti identificativi.
La natura del soggetto imprenditoriale – in relazione alla questione della sua qualificabilità come “consorzio stabile” -secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, deve essere accertata sulla scorta di una ricostruzione sostanzialistica dei suoi tratti identificativi, così come delineati dall’art. 45, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.Pertanto, è irrilevante l’assenza nell’atto costitutivo di espresse indicazioni nominalistiche della sua natura così come di formali manifestazioni di volontà delle imprese consorziate dirette alla costituzione di un consorzio stabile.
Quanto all’essenza dell’istituzione di una comune struttura d’impresa, i giudici di Palazzo Spada ricordano che per pacifico orientamento della giurisprudenza tale aspetto non comporta, l’uso del verbo “istituire” in luogo di “costituire” ne è la significativa riprova, “un’autonoma struttura d’impresa né che la decisione delle imprese di operare in modo congiunto debba essere formalizzata in un apposito atto”. Quel che conta invero, è la possibilità di ” individuare l’avvenuta creazione di un complesso strutturale ed organizzativo compatibile con il modello giuridico-formale di riferimento”.