La domanda, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità relativa alla situazione economica del nucleo familiare, deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’ANF. Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all’INPS dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.
Quanto all’assegno di maternità comunale (chiamato anche “assegno di maternità di base”) si ricorda che la madre non lavoratrice può richiederlo al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). In caso di madre lavoratrice, invece, l’assegno può essere richiesto se la stessa non abbia diritto all’indennità di maternità dell’INPS, oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione sia inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice potrà chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta. Si segnala, inoltre, che l’assegno mensile di maternità ammonta quest’anno a 348,12 euro (per un importo complessivo di 1.740,60 euro, poiché è concesso per cinque mensilità), mentre il valore ISEE da tenere in considerazione è pari a 17.416,66 euro annui. La domanda va presentata negli uffici del Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento. Ricordiamo, infine, che l’assegno di maternità erogato dai Comuni spetta alle:
-cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
-cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. In alcuni casi particolari, se la madre non possa richiedere l’assegno, il beneficio potrà essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.