In questi giorni Equitalia sta notificando a numerosi contribuenti cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento, per sollecitare l’adempimento dei debiti fiscali e interrompere la prescrizione. Con esse, stanno viaggiando anche le cosiddette ‘comunicazioni dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel 2016’.
Si tratta di un’informativa con cui, in ottemperanza al recente decreto fiscale che ha regolamentato la rottamazione delle cartelle, si informa il cittadino dell’imminente arrivo di una cartella o di un avviso di addebito per i cui importi – iscritti a ruolo nell’ultimo anno – può presentare domanda di ‘definizione agevolata’, detta anche ‘sanatoria’ o ‘rottamazione’.
Tale comunicazione è però spesso stata confusa con una normale cartella esattoriale, dalla quale invece differisce perché non si tratta di un titolo esecutivo o di un sollecito. Non è dunque possibile proporre ricorso al giudice o presentare istanze di autotutela: bisognerà, eventualmente, attendere il successivo atto con la richiesta vera e propria di pagamento, sempre che non si preferisca chiudere subito la partita, con la rottamazione.
Un secondo dubbio che viene sollevato riguarda la fine che faranno tutte le cartelle e i debiti pendenti con Equitalia nel momento in cui questa scomparirà. Un quesito che si pone non solo per le imposte erariali, ma anche per quelle locali (tributi del comune come Tasi, Imu, Tari o della regione come il bollo auto).
La risposta è contenuta nel primo articolo del decreto fiscale del 22 ottobre scorso: con la soppressione di Equitalia, tutti i rapporti giuridici pendenti, comprese le cause in corso, si trasferiscono al nuovo soggetto che ne prende il posto, ossia Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi chi ha ricevuto, sino ad oggi, una cartella di pagamento o chi ha in atto un piano di rateazione dovrà corrispondere le somme direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non potendo sperare che il cambio del soggetto possa implicare anche la cancellazione del debito.