Sono in linea, sull’applicativo previsto nel portale dedicato al Pareggio di Bilancio, i modelli di certificazione di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022, aventi come oggetto le risorse straordinarie utilizzate nel 2022 in ragione dell’emergenza epidemiologica (art. 13, co. 3 del DL 4/2022), ivi incluse le risorse assegnate per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (art. 27, co. 2 del DL 17/2022 e successivi rifinanziamenti).
Come espressamente precisato nell’apposito Comunicato della Ragioneria generale dello Stato, i modelli dovranno essere trasmessi, entro il termine perentorio del 31 maggio p.v., da tutti i comuni e da tutte le province e città metropolitane, nonché dalle unioni di comuni e comunità montane incluse nell’allegato al richiamato Comunicato.
Si segnala che gli enti con irregolarità nella Certificazione COVID-19/2021, anch’essi indicati in un apposito elenco allegato, dovranno prima sanare la propria posizione mediante l’invio della Certificazione COVID-19/2021 e poi procedere, sempre entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, all’invio della Certificazione Covid-19/2022.
Si ricorda che l’articolo 13, comma 4 del decreto legge n. 4 del 2022 ha previsto severe sanzioni in caso di mancata o ritardata trasmissione della Certificazione in oggetto, pari all’80 per cento delle risorse acquisite tramite il cosiddetto “Fondone” per l’anno 2021 se trasmessa entro il 30 giugno 2023, fino al 90 per cento qualora inviata nel periodo dal primo luglio al 31 luglio 2023 o al 100% se non trasmessa entro la data del 31 luglio 2023. Pertanto, si invitano gli enti interessati a redigere e trasmettere correttamente i modelli entro il termine del 31 maggio p.v.
Come riportato nel Comunicato della RGS, si fa presente che in data 19 aprile 2023 si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, decidendo di trattare la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021. In particolare, tenuto opportunamente conto di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, ai fini del conguaglio finale il Tavolo tecnico ha stabilito che, nel caso in cui la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo, ai fini del conguaglio finale la certificazione trasmessa per l’anno 2022 sarà considerata solo con riferimento alle voci “Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)”.
In ogni caso, per tutti gli approfondimenti in merito alle modalità di compilazione della Certificazione, Ifel terrà sulla propria piattaforma dedicata due appositi webinar formativi nelle date del 5 e 11 maggio p.v., dalle ore 14:30 alle 16:30.
Fonte: IFEL