Una recente e rilevante sentenza del Consiglio di Stato, depositata il 7 ottobre 2025, stabilisce punti fermi sulla gestione e sul controllo dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), chiarendo chi ha il diritto di impugnare i bandi di gestione e ribadendo la natura non carceraria di queste strutture.
Riconosciuta la legittimazione alle associazioni
Il primo punto affrontato dalla sentenza riguarda la possibilità per le associazioni di tutelare gli interessi collettivi. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione a impugnare lo schema di capitolato per la gestione dei CPR a quelle associazioni che soddisfano i requisiti giurisprudenziali tradizionali (come l’effettiva rappresentatività e la stabilità).
In particolare, viene data rilevanza a quelle associazioni che includono, tra gli scopi statutari, la tutela della salute all’interno dei luoghi di permanenza, anche di lungo periodo. Questo apre la strada a un controllo più ampio sulla qualità dei servizi offerti nei centri.
Esclusa la disciplina penitenziaria
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: in assenza di una specifica scelta legislativa, non è possibile estendere la disciplina carceraria ai Centri di permanenza per il rimpatrio. I CPR mantengono una connotazione amministrativa e la detenzione al loro interno non deve avere carattere sanzionatorio, come già stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 96/2025).
Di conseguenza, il giudice amministrativo non può imporre soluzioni alternative univoche in via interpretativa, poiché permane una sfera di discrezionalità in capo all’amministrazione.
Migliorare l’assistenza: il riferimento alla sanità carceraria
Nonostante l’esclusione della normativa penitenziaria, il Consiglio di Stato ha sottolineato che ciò non rappresenta un ostacolo all’adozione di soluzioni migliorative rispetto a quelle esistenti. L’obiettivo è innalzare gli standard dell’assistenza sanitaria e psicologica.
A tal fine, pur non potendo sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla mancata previsione di servizi sanitari analoghi a quelli penitenziari, la sezione ha suggerito che gli istituti che caratterizzano la sanità penitenziaria possano essere presi come riferimento per elevare la qualità delle cure all’interno dei CPR.
Coinvolgere le amministrazioni sanitarie
Infine, la sentenza si è concentrata sull’importanza di una corretta istruttoria da parte dell’amministrazione procedente. In un contesto delicato come quello dei CPR, è essenziale che l’azione amministrativa non solo sia basata su una profonda conoscenza della realtà, ma che si avvalga anche del supporto e della competenza di tutte le amministrazioni rilevanti.
Viene quindi specificato l’obbligo di acquisire il supporto di enti come il Ministero della Salute e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, le cui valutazioni sono cruciali, anche in virtù del “Tavolo di coordinamento nazionale” già previsto dalla normativa vigente.
Ufficio massimario del Consiglio di Stato