Con la sentenza n. 24341 del 29 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini delle fattispecie di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, disciplinate dagli articoli 353 e 353-bis del codice penale.
Secondo la Corte, il delitto previsto dall’art. 353-bis si configura quando una condotta diretta a privilegiare uno dei possibili partecipanti emerge già nella predisposizione del bando o di un atto equivalente, indipendentemente dall’effettivo condizionamento della scelta del contraente o dalla regolarità complessiva della procedura. L’obiettivo della norma è quindi prevenire qualsiasi tentativo di orientare la gara fin dalla sua fase iniziale.
Diversamente, l’art. 353 cod. pen. tutela la libertà del procedimento di scelta del contraente nella fase comparativa vera e propria. Il reato si realizza solo se condotte illecite successive all’adozione del bando incidono concretamente sulla procedura comparativa tra i partecipanti. In questo senso, la predisposizione di un bando con criteri non corretti non è di per sé sufficiente a integrare la fattispecie dell’art. 353.
La pronuncia conferma e precisa il solco giurisprudenziale che distingue nettamente le due fattispecie e sottolinea l’intento del legislatore di intervenire tempestivamente contro comportamenti che possano compromettere la regolarità delle gare pubbliche, evitando al contempo un’estensione eccessiva della responsabilità penale a condotte preliminari.
La decisione offre così un punto di riferimento chiaro per magistratura, operatori del diritto e amministrazioni pubbliche, chiarendo che il confine tra condotte preliminari e manipolazioni effettive della gara è determinante per configurare il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
Fonte: Rassegna massimario della Corte di Cassazione