La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28041 del 22 ottobre 2025, ha confermato un principio rilevante in materia di tutela del “Made in Italy” e responsabilità degli importatori. Secondo i giudici, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003 si configura solo in presenza di colpa dell’importatore e quando la presentazione della merce sia idonea a indurre in errore il consumatore circa l’origine del prodotto.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva annullato la sanzione. L’importatore, infatti, aveva dimostrato di aver adottato tutte le cautele normalmente esigibili, chiedendo al fornitore di apporre l’etichetta “Made in China” sui prodotti e potendo comunque integrare le informazioni con apposite indicazioni prima della messa in commercio in Italia. Elemento decisivo è stato proprio il fatto che i prodotti non fossero ancora stati immessi sul mercato al momento dei controlli, escludendo così il rischio di inganno per il consumatore.
La pronuncia ribadisce quindi che la responsabilità amministrativa in materia di origine dei prodotti non è automatica, ma richiede una valutazione concreta del comportamento dell’importatore e delle misure adottate per garantire trasparenza e corretta informazione al consumatore.