In considerazione di quanto previsto dal regolamento relativo all’organizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, infatti, nelle more della nomina del nuovo presidente, “le funzioni sono svolte dal componente del Consiglio con maggiore anzianità nell’ufficio o in caso di pari anzianità, dal più anziano d’età”.
L’Autorità nazionale anticorruzione è nata dalla trasformazione di un altro organismo pubblico, ossia la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), creata nel 2009 con la funzione di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. A tali attribuzioni è stato affiancato il compito di garantire la totale trasparenza delle amministrazioni, cioè l’accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento, nonchè quello di determinazione degli standard dei servizi pubblici.
Successivamente, la c.d. legge anticorruzione attuando le convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, ha individuato la Civit quale autorità nazionale competente a coordinare l’attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione.
Al cambio di denominazione in Anac, si è aggiunta una ridefinizione delle funzioni (articolo 19 del Dl n. 90/2014, con il precipuo obiettivo di concentrare la missione istituzionale dell’Autorità sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
Guarda in questa direzione, il Dl n. 90/2014 (convertito dalla L. n. 114/2014) che ha provveduto in primo luogo a trasferire all’Anac tutti i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con funzioni di vigilanza sugli appalti di lavori, delle forniture e dei servizi, compresi i settori speciali e quelli d’interesse regionale. Tale autorità è stata contestualmente soppressa mediante decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le funzioni in materia di contratti pubblici sono state successivamente ridefinite dal nuovo Codice ad essi dedicato. A fronte di questo insieme di nuove attribuzioni, l’Anac ha perso le attribuzioni originarie in materia di misurazione e valutazione della performance, che sono state invece assegnate al Dipartimento della funzione pubblica, il quale ha contestualmente ceduto in favore dell’Anac le competenze in materia di trasparenza e anticorruzione. In attuazione del Dl 90/2014 (art. 19, co. 10) tali funzioni sono state riordinate con il regolamento adottato con D.P.R. 9 maggio 2016 n. 105.
All’esito di tale riordino, la missione istituzionale dell’Anac è individuata nella “prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione”.