Covid-19 sta picchiando duro, imponendo distanza sociale, reclusione a casa, chiusura di aziende e di attività varie, eccetto quelle indispensabili. Di conseguenza, molte persone si trovano senza lavoro, privi di reddito e, per giunta, affamati. Di qui la decisione del Governo di correre in soccorso per evitare il peggio come l’assalto ai supermercati. Nasce così l’Ordinanza del 29 marzo 2020 della Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della Protezione civile, che concede 400 milioni ai Comuni con l’obiettivo di attuare misure urgenti di solidarietà alimentare per le categorie deboli. Lodevole intenzione che va, però, tradotta rapidamente in azioni concrete. Un oneroso compito in più per gli enti locali, assediati da tutte le parti per effetto dell’emergenza sanitaria. Vediamo, in primo luogo, come sono state ripartite le risorse:
– 386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna;
– 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Il contributo economico riconosciuto a ciascun Comune è individuato dagli allegati 1 e 2 della citata Ordinanza. Le regole e le modalità di erogazione dei buoni spesa, che dovranno essere adottate direttamente da ciascun Comune, terranno conto dei seguenti criteri:
- una quota pari al 80% del totale, per complessivi 320 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun ente;
- la quota pari al restante 20%, per complessivi 80 milioni euro, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione;
In ogni caso, il contributo minimo spettante a ciascun Comune non potrà risultare inferiore a 600 euro. Contributo raddoppiato, invece, per i Comuni dell’ex “zona rossa” individuata dall’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020. Cosa si potrà comprare? Ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016 di:
*buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale;
*generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Per l’acquisto e per la distribuzione dei beni, i Comuni potranno avvalersi degli enti del Terzo settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, in particolare, potranno coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Per le attività connesse alla distribuzione alimentare, precisa infine l’ordinanza, non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.