La questione aperta in merito alla determinazione delle zone A e B, previste dal Bonus Facciate per l’applicazione della detrazione fiscale agli edifici che effettuino interventi di ristrutturazione/restauro, si aggiorna con i chiarimenti offerti dal Comune di Milano, suscettibili di fornire indicazioni replicabili a livello nazionale. Vale in tal senso la Determina 1741 del 5 marzo 2020 che mette nero su bianco le corrispondenze tra le zone territoriali omogenee indicate dal DM 1444/1968 e gli ambiti individuati dal nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) nel seguente modo: la zona A corrisponde ai nuclei di Antica Formazione (NAF), mentre la zona B al Tessuto urbano di Recente Formazione (TRF), suddiviso in Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile (ADR) e Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU). Invece, gli ambiti, pur identificabili entro i NAF e il TRF, non individuati con apposito tematismo nell’allegato 1 della Determina, non rientrano nell’applicazione del Bonus Facciate.
Ricordiamo a tal proposito che le zone territoriali omogenee ex DM 1444/1968 sono così classificate:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o a essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate a usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti d’interesse generale.
Per quanto riguarda i Comuni senza zone A e B si procederà a valutazione ad hoc. In altre parole, l’Agenzia delle Entrate sarà esonerata dalla valutazione “sulla base delle peculiarità del caso concreto” per stabilire se il bonus facciate spetti o non spetti. Valutazione che, invece, sarà effettuata dai Comuni nei quali gli strumenti di piano non facciano riferimento a zone A e zone B, come spiegava alcuni giorni fa il sottosegretario di Stato per l’Economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa, in un’interrogazione alla Camera.