La determinazione delle zone A e B nelle quali risiedano gli edifici cui spettano le detrazioni fiscali del Bonus Facciate sta diventando questione aperta e dibattuta da parte delle istituzioni coinvolte. Ora è il Mef a prendere posizione sulla materia. Il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa, ha infatti risposto in commissione Finanze della Camera all’interrogazione a risposta immediata avente a oggetto “Applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici”. Riportiamo di seguito il testo della risposta dalla quale si evince la dichiarata incompetenza dell’Amministrazione finanziaria a dirimere la questione.
“Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 2019, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. bonus facciate). In relazione a detta agevolazione la Guida predisposta dall’Agenzia delle entrate afferma che è possibile riferirsi a zone assimilabili alle categorie A o B in base alle risultanze delle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Gli Onorevoli interroganti, evidenziano tuttavia che «in alcuni piani urbanistici predisposti dalle amministrazioni comunali non vi è alcun riferimento alle zone A o B sostituite invece da altre sigle», e, pertanto, chiedono di sapere se non si ritiene necessario «emanare quanto prima le tavole di raccordo, anche a seguito di un intervento di ricognizione urbanistica, in particolare nella regione Lombardia, volte a individuare in maniera ufficiale le equipollenze delle zone che attualmente sono individuate in maniera differente. ma che risultano comunque compatibili al fine di applicare il bonus facciate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale».
Al riguardo, si precisa che l’emanazione di tavole di raccordo finalizzate a individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze dell’Amministrazione finanziaria. Sarà cura dell’Amministrazione finanziaria valutare la spettanza dell’agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto”.