La telenovela del Bonus Facciate prosegue. L’importante detrazione fiscale prevista dal decreto sta, in effetti, generando parecchi dubbi nella sua fase applicativa. Come considerare ai fini delle spese da detrarre, ad esempio, le superfici di facciate parzialmente visibili da strada? Come interpretare correttamente e coerentemente con il DM 26/06/2015, il calcolo del 10% della superficie di rifacimento dell’intonaco rispetto alla superficie della facciata oggetto dell’intervento? La Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate – pur fornendo risposte ai tanti interrogativi– ha però lasciato ancora spazio all’interpretazione e ad alcuni aspetti rilevanti da chiarire. Ecco perché ANIT – Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico – ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti su:
– come considerare, ai fini delle spese da detrarre, le superfici di facciate parzialmente visibili da strada
– come interpretare correttamente e coerentemente con il DM 26/06/2015, il calcolo del 10% della superficie di rifacimento dell’intonaco rispetto alla superficie della facciata oggetto dell’intervento.
Un altro aspetto rilevante, che secondo l’Associazione richiede un chiarimento definitivo da parte dei Comuni, riguarda l’individuazione delle zone territoriali omogenee A e B così come definite nel DM 1444/68. A tale riguardo si sono succeduti diversi interventi (la Circolare dell’Ufficio gabinetto Mibact n. 0004961 del 19/02/2020 e risposta del MEF). Ma non basta a fugare ogni incertezza. Ecco perché ANIT ha inviato negli scorsi giorni una lettera ad ANCI per chiedere un confronto e un supporto nel divulgare ai Comuni aderenti all’Associazione la proposta che in tutti quegl enti nei quali non sia presente la divisione del territorio in zone omogenee, l’ufficio tecnico definisca una nota o una “legenda” ai propri strumenti urbanistici, in particolare nelle Norme Tecniche Attuative per raccordare le zone col D.M. 1444/68.