L’Agenzia delle entrate ricorda che, come precisato nella circolare n. 24/2020, per avere diritto al Superbonus occorre effettuare il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi con bonifico bancario o postale dal quale risulti:
– la causale del versamento
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione
– il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Si possono utilizzare i bonifici già predisposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. I soggetti che esercitino attività d’impresa non hanno invece l’obbligo di pagare mediante bonifico. Su questi bonifici viene applicata, al momento dell’accredito dei relativi pagamenti, una ritenuta d’acconto (attualmente dell’8%).
Qualora la non completa compilazione del bonifico pregiudichi il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta, perché mancano dei dati necessari per farlo, per non perdere il diritto all’agevolazione occorre ripetere il pagamento mediante un nuovo bonifico bancario o postale nel quale siano riportati in maniera corretta i dati richiesti. Nel caso di bonifico fatto per pagare interventi agevolabili con il Superbonus 110%, se non è indicato il numero di fattura, non è necessario procedere alla ripetizione del pagamento, poiché la mancata indicazione del numero di fattura non pregiudica l’effettuazione della ritenuta.
Fonte: Agenzia delle Entrate