QUESITO
Nel 2010 questa amministrazione comunale rilasciava ad un privato l’autorizzazione per la realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico a terra della potenza di 99 kw, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 4 L.R. 10/2010 e della D.G.R.V. 453/2010 all’epoca vigenti in materia.
Per quanto attiene alle garanzie finanziarie per il ripristino dei luoghi degli impianti fotovoltaici veniva presentato prima dell’inizio dei lavori, come disposto dalla citata D.G.R.V. n. 453/2010, un deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi. La stessa DGRV disponeva che il mancato deposito della garanzia determinava la decadenza del titolo nonché l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Ora il privato sta vendendo tutta la proprietà compresi i terreni e l’impianto fotovoltaico, e chiede al comune lo svincolo del deposito cauzionale, affinchè sia il nuovo acquirente a presentare un nuovo deposito cauzionale.
Si ritiene che tale richiesta non sia ammissibile.
Rimanendo inteso che il deposito cauzionale non sia in alcun modo svincolabile prima della rimozione dell’impianto fotovoltaico e del completo ripristino dello stato originario dei luoghi, si chiede un Vostro spettabile parere se sia possibile accettare la presentazione di un nuovo deposito cauzionale presentato dal nuovo proprietario svincolando quello depositato nel 2010 dal titolare dell’autorizzazione.
RISPOSTA
Com’è noto, il procedimento di autorizzazione unica (“AU”) è organicamente disciplinato dal ….
Clicca qui per accedere o qui per attivare un abbonamento “Servizi di Base – Anci Risponde”