Al lavoratore è consentito di assentarsi, negli orari diversi da quelli previsti dalla visita fiscale, per riprendere a svolgere le attività quotidiane. L’idea che l’abitazione non costituisca un luogo di forzata permanenza per il lavoratore in malattia, è avvalorata anche dalla sentenza n. 21/2008 della Corte di Cassazione (sez. giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige) la quale ha precisato che, una volta andato via il medico fiscale, il dipendente non ha più l’obbligo di reperibilità e ha possibilità di assentarsi dalla propria dimora, purché ovviamente in tal modo non comprometta la propria guarigione, in quanto ha un dovere giuridico di non prolungare i tempi di recupero e di rientro sul posto di lavoro.
Pertanto, in sede di controversia tra datore e lavoratore, bisognerà dimostrare che l’uscita o le uscite da casa non abbiano ritardato la guarigione, altrimenti il dipendente potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari.