La buona notizia del 2020, fa le tante negative, è che gli assegni familiari concessi dai Comuni e l’assegno di maternità comunale subiranno un incremento che terrà conto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), il quale per l’anno 2019 è risultato pari allo 0,5%. In particolare, l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni (con almeno tre figli minorenni) è passato da 144,42 euro a 145,14 euro mensili (per un importo complessivo pari a 1.886,82 euro), mentre l’assegno di maternità è passato da 346,39 euro a 348,12 euro mensili.
Lo comunica la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – con una nota pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020, recante la “Rivalutazione, per l’anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità”. Ricordiamo a tal proposito che l’assegno per il nucleo familiare comunale è concesso in via esclusiva dai Comuni, pagato dall’INPS e rivolto alle famiglie che abbiano almeno tre figli minori e che dispongano di patrimoni e redditi limitati. Da notare che si tratta di una prestazione differente e alternativa dall’ANF dipendenti. Per l’ANF comunale, infatti, non è richiesto lo status di lavoratore come requisito, bensì il possesso di requisiti legati all’ISEE e al nucleo familiare. Per aver diritto agli assegni – chiarisce la Presidenza del Consiglio è necessario possedere un ISEE, per l’anno 2020, non superiore a 8.788,99 euro. La prestazione sociale decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verifichino le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
Quanto alla liquidazione, l’Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Un’avvertenza: il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui venga a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui venga a mancare il requisito della composizione del nucleo. L’assegno spetta ai seguenti soggetti:
-ai nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’UE; -ai nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari privi di cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
-ai nuclei familiari composti almeno da un genitore e da tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
-ai nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2020 pari a 8.788,99 euro);
-ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
-ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.