La Commissione Arconet ha chiarito l’applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per i lavori pubblici di importo ridotto. Con la FAQ n. 57, l’ente spiega che le nuove regole introdotte dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 660, L. 199/2025) e dal principio contabile aggiornato (paragrafo 5.4.9, allegato 4/2 D.lgs. 118/2011) si applicano anche ai contratti inferiori a 150.000 euro, ossia sotto la soglia prevista per l’affidamento diretto.
In particolare, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per investimenti non ancora impegnati possono essere interamente mantenute se le entrate che coprono la spesa sono accertate e se il progetto di fattibilità tecnico-economica è completato e affidata la progettazione esecutiva. Qualora l’opera non venga aggiudicata nell’anno successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile per eventuale riprogrammazione.
Il chiarimento risolve dubbi interpretativi legati al termine “sotto soglia”, che nel Codice dei contratti pubblici si riferisce normalmente alle soglie europee (5.404.000 euro per i lavori dal 2026), confermando invece l’intenzione del legislatore di includere solo i lavori di importo inferiore alla soglia per l’affidamento diretto. La Corte dei conti, Sezione Sicilia, con deliberazione n. 12/2026, aveva già evidenziato come la modifica normativa fornisca una disciplina completa per le fattispecie contrattuali minori, superando i vincoli precedenti legati all’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata.
Secondo Arconet, le indicazioni trovano conferma anche nei lavori delle Commissioni interne dei comuni di piccole dimensioni, che già nel 2024 avevano proposto l’estensione del FPV ai lavori sotto soglia, concretizzatasi poi nelle modifiche legislative e contabili attuali.
la FAQ n. 57
deliberazione n. 12/2026