Entro la fine di quest’anno i libretti non nominativi (quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico) dovranno essere estinti. L’obbligo è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio. Già dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane hanno emesso soltanto libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data non è stato più possibile trasferire i titoli da un portatore a un altro. Le nuove disposizioni si coniugano a quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari al portatore.
Se a oggi si possiede un libretto al portatore dovrà essere scelta, entro il 31 dicembre, una delle seguenti modalità di estinzione: la sostituzione del libretto al portatore con un libretto di risparmio nominativo; il trasferimento dell’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o altro strumento di risparmio nominativo; la liquidazione in contanti del saldo stesso. Dopo la data indicata, i libretti al portatore saranno inutilizzabili e gli istituti di credito non potranno dare seguito ad eventuali richieste di movimentazioni, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, ma in questo caso vi sarà l’obbligo da parte delle banche o degli uffici postali, di effettuare una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, che applicherà al portatore “ritardatario” una sanzione amministrativa che andrà da 250 a 500 euro.